Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante

 

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le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
      2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

          «A decorrere dal 1o luglio 2008, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

      3. A decorrere dal 1o luglio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.